Art. 10
Risultati della prova di resistenza aerodinamica di un singolo veicolo di prova
In vigore dal 13 gen 2025
Risultati della prova di resistenza aerodinamica di un singolo veicolo di prova
1. Per ciascun singolo veicolo di prova sottoposto a prova di resistenza aerodinamica, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina il prodotto del coefficiente di resistenza per l’area della sezione trasversale in condizioni di assenza di vento trasversale («valore della resistenza aerodinamica (CdA)») a partire dalle misurazioni effettuate durante la prova a velocità costante conformemente all’ del presente regolamento, utilizzando la versione dello strumento di pretrattamento della resistenza aerodinamica corrispondente alla resistenza aerodinamica capostipite in conformità dell’allegato VIII, appendice 2, allegato 1, del regolamento (UE) 2017/2400.
2. Per ciascun singolo veicolo di prova sottoposto a prova di resistenza aerodinamica, l’autorità di rilascio dell’omologazione determina il risultato della prova di resistenza aerodinamica («CdAratio») come il rapporto tra il valore di resistenza aerodinamica determinato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo («CdAin-service verification») e il valore di resistenza aerodinamica dichiarato per quel veicolo, registrato alla voce 1.8.4. del file dei registri del costruttore conformemente all’allegato IV, parte I, sezione 3, del regolamento (UE) 2017/2400.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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