Art. 15 · Condizioni di prova per le prove della massa

Art. 15

Condizioni di prova per le prove della massa

In vigore dal 13 gen 2025
Condizioni di prova per le prove della massa 1.   Nel caso dei veicoli a motore, la prova della massa consiste nel determinare la massa effettiva corretta del veicolo pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 2, punto (4), del regolamento (UE) 2017/2400 o, nel caso di un rimorchio, nel determinare la massa corretta in ordine di marcia del rimorchio pesando un veicolo di prova e applicando le correzioni di cui all’allegato III, sezione 3, tabella 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362. 2.   L’autorità di rilascio dell’omologazione si assicura che lo strumento per pesare sia conforme ai requisiti stabiliti nella direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10). 3.   È necessario rimuovere le eventuali parti aggiuntive che non sono prese in considerazione ai fini delle correzioni di cui al paragrafo 1 o sottrarre la loro massa dalla massa determinata conformemente al paragrafo 1. 4.   Se non è installato tutto l’equipaggiamento standard, la massa corrispondente degli elementi costruttivi di cui all’allegato III, punto 4.2, del regolamento (UE) 2017/2400 mancanti deve essere aggiunta come descritto al punto 4.3 di tale allegato.
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