Art. 4
Sorveglianza
In vigore dal 19 dic 2024
Sorveglianza
1. Qualora designi più di un’autorità competente, uno Stato membro stabilisce le competenze e la relativa portata geografica per ciascuna autorità competente.
Tra tali autorità è istituito un coordinamento al fine di assicurare una sorveglianza efficace di tutte le attività di assistenza a terra e delle organizzazioni che le svolgono nell’ambito dei rispettivi mandati.
2. Gli Stati membri assicurano che il personale delle autorità competenti non svolga attività di sorveglianza quando ciò potrebbe tradursi direttamente o indirettamente in un conflitto di interessi.
3. Il personale autorizzato dall’autorità competente a svolgere attività di sorveglianza è abilitato a svolgere i compiti seguenti:
a)
esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dello svolgimento dei compiti di sorveglianza;
b)
prelevare copie o estratti di detti registri, dati, procedure e altro materiale;
c)
chiedere chiarimenti a voce in loco, se necessario;
d)
accedere a locali, siti operativi o altre aree e mezzi di trasporto pertinenti;
e)
effettuare audit, indagini, prove, esercitazioni, valutazioni, ispezioni; e
f)
adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.
Se necessario, gli Stati membri autorizzano il personale a svolgere compiti aggiuntivi ai fini delle attività di sorveglianza.
4. Se un’organizzazione di assistenza a terra rientra nell’ambito di applicazione dell’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2022/1645 della Commissione (4) e lo Stato membro interessato ha designato un soggetto indipendente e autonomo incaricato di assolvere il ruolo e le competenze assegnati all’autorità competente per il controllo della conformità a detto regolamento, sono stabilite misure di coordinamento tra tale soggetto e l’autorità nazionale competente designata a norma del presente regolamento, al fine di garantire una sorveglianza efficace di tutti i requisiti che l’organizzazione di assistenza a terra deve soddisfare.
5. Gli Stati membri elaborano e attuano le misure atte a garantire l’applicazione delle norme di cui all’articolo 62, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1139.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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