Art. 3

Obblighi principali degli Stati membri

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi principali degli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro designa al suo interno una o più autorità competenti dotate dei poteri e delle competenze necessari per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme concernenti le organizzazioni di assistenza a terra che operano negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139. 2.   Le autorità nazionali competenti sono soggette agli obblighi seguenti, descritti in dettaglio nell’allegato del presente regolamento: a) ricevere le dichiarazioni delle organizzazioni che svolgono servizi di assistenza a terra negli aeroporti soggetti alla loro giurisdizione; b) svolgere le attività di sorveglianza relative a dette organizzazioni di assistenza a terra; c) garantire che il personale addetto alla sorveglianza dell’assistenza a terra sia debitamente formato e qualificato e disponga di competenze adeguate, e fare in modo che dette competenze siano mantenute; d) contribuire all’attuazione di una sorveglianza cooperativa efficace; e) adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per ottemperare ai loro obblighi a norma del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
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Obblighi principali degli Stati membri (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/23) — Testo vigente | Portale Normativo