Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«sorveglianza cooperativa»: un processo di sorveglianza coordinato che coinvolge più di un’autorità competente per sorvegliare un’organizzazione fornitrice di servizi di assistenza a terra in aeroporti soggetti alla giurisdizione di più di un’autorità competente o situati in più di uno Stato membro; le autorità competenti stabiliscono i loro compiti individuali, condividono i dati e le informazioni pertinenti per la sorveglianza, promuovono la cooperazione per garantire una sorveglianza uniforme e un uso efficiente delle risorse anche evitando duplicazioni di compiti, audit e ispezioni;
(2)
«audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l’ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati; gli audit possono comprendere delle ispezioni;
(3)
«ispezione»: nel contesto della sorveglianza e del monitoraggio della conformità, una valutazione della conformità indipendente e documentata, mediante osservazione e giudizio, accompagnata, se del caso, da misurazioni, prove o calibrature, al fine di verificare la conformità ai requisiti applicabili; un’ispezione può far parte di un audit, ma può anche essere condotta al di fuori del normale piano di audit, in particolare per verificare la chiusura di un determinato rilievo;
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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