Art. 3
Obblighi principali degli Stati membri
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi principali degli Stati membri
1. Ciascuno Stato membro designa al suo interno una o più autorità competenti dotate dei poteri e delle competenze necessari per lo svolgimento dei compiti di sorveglianza e di applicazione delle norme concernenti le organizzazioni di assistenza a terra che operano negli aeroporti rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139.
2. Le autorità nazionali competenti sono soggette agli obblighi seguenti, descritti in dettaglio nell’allegato del presente regolamento:
a)
ricevere le dichiarazioni delle organizzazioni che svolgono servizi di assistenza a terra negli aeroporti soggetti alla loro giurisdizione;
b)
svolgere le attività di sorveglianza relative a dette organizzazioni di assistenza a terra;
c)
garantire che il personale addetto alla sorveglianza dell’assistenza a terra sia debitamente formato e qualificato e disponga di competenze adeguate, e fare in modo che dette competenze siano mantenute;
d)
contribuire all’attuazione di una sorveglianza cooperativa efficace;
e)
adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano delle risorse e capacità necessarie per ottemperare ai loro obblighi a norma del presente regolamento.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente.
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