Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 19 dic 2024
Disposizioni transitorie In deroga al punto ARGH.OVS.305, lettera c), le autorità competenti effettuano almeno una sorveglianza approfondita di tutte le organizzazioni dichiaranti nel loro Stato membro al più tardi entro il 27 marzo 2030. Nell’elaborazione del proprio piano di sorveglianza l’autorità competente tiene conto dell’esperienza operativa precedente di un’organizzazione.
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