Art. 12

Obblighi generali dei distributori

In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi generali dei distributori 1.   Quando mettono a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i distributori applicano con la dovuta diligenza le disposizioni pertinenti del presente regolamento. 2.   Prima di mettere a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale, i distributori verificano che le condizioni seguenti siano soddisfatte: a) la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE reca la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento; b) la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione è accompagnata da un certificato di conformità; c) per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori sono stati redatti conformemente al presente regolamento; d) per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, gli obblighi stabiliti all’, paragrafi 3 e 4, e all’, paragrafo 3, sono stati rispettati, ove applicabile. 3.   I distributori fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
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Obblighi generali dei distributori (Art. 12 Regolamento (UE) 2025/14) — Testo vigente | Portale Normativo