Art. 11
Obblighi specifici degli importatori
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi specifici degli importatori
1. Gli importatori non mettono a disposizione sul mercato macchine mobili non stradali non conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento fino a quando tali macchine non sono state rese conformi.
2. Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato non sia conforme alle prescrizioni di cui al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie a rendere conforme tale macchina, a ritirarla o a richiamarla, a seconda dei casi.
3. Gli importatori che abbiano sufficienti motivi per ritenere che la macchina mobile non stradale da essi messa a disposizione sul mercato presenti un rischio grave ne informano immediatamente il fabbricante, le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno immesso sul mercato la macchina o in cui questa è entrata in circolazione.
L’importatore informa altresì tali autorità in merito ad ogni provvedimento preso e fornisce informazioni relative al rischio grave e alle eventuali misure correttive adottate dal fabbricante.
4. Per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina mobile non stradale è stata immessa sul mercato, gli importatori conservano una copia del certificato di conformità a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato e fanno in modo che, se ne viene fatta richiesta, il fascicolo di omologazione possa essere messo a disposizione di tali autorità.
5. Gli importatori forniscono alle autorità nazionali che presentano una richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di una macchina mobile non stradale in una lingua facilmente comprensibile per tali autorità. Gli importatori collaborano con dette autorità, su loro richiesta, per qualsiasi misura adottata al fine di eliminare i rischi derivanti dalle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato.
6. Gli importatori tengono un registro dei reclami e dei richiami relativi alle macchine mobili non stradali che hanno immesso sul mercato e tengono informati i loro distributori in merito a tali reclami e richiami.
Storico versioni
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