Art. 12
Obblighi generali dei distributori
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi generali dei distributori
1. Quando mettono a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i distributori applicano con la dovuta diligenza le disposizioni pertinenti del presente regolamento.
2. Prima di mettere a disposizione sul mercato una macchina mobile non stradale, i distributori verificano che le condizioni seguenti siano soddisfatte:
a)
la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE reca la targhetta e la marcatura regolamentari previste dal presente regolamento;
b)
la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione è accompagnata da un certificato di conformità;
c)
per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori sono stati redatti conformemente al presente regolamento;
d)
per la macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE, gli obblighi stabiliti all’, paragrafi 3 e 4, e all’, paragrafo 3, sono stati rispettati, ove applicabile.
3. I distributori fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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