Art. 7
Obblighi generali dei fabbricanti
In vigore dal 19 dic 2024
Obblighi generali dei fabbricanti
1. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali che immettono sul mercato appartengono a un tipo per il quale è stata rilasciata un’omologazione UE e sono progettate e fabbricate in conformità a tale tipo, o hanno ricevuto un’omologazione individuale UE.
2. I fabbricanti garantiscono che le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato rechino la targhetta e la marcatura regolamentari prescritte dal presente regolamento e siano accompagnate dal relativo certificato di conformità.
I fabbricanti garantiscono altresì che per le macchine mobili non stradali cui è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE da essi immesse sul mercato i documenti, le informazioni e le istruzioni per gli utilizzatori siano redatti conformemente al presente regolamento.
3. Ai fini della vigilanza del mercato, i fabbricanti stabiliti al di fuori dell’Unione designano un rappresentante unico stabilito nell’Unione, che può coincidere con il rappresentante di cui all’ o essere un rappresentante aggiuntivo. Il rappresentante del fabbricante incaricato della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato di cui all’.
4. I fabbricanti appongono il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché l’indirizzo postale e l’indirizzo di posta elettronica ai quali possono essere contattati, sulla macchina mobile non stradale che immettono sul mercato oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento della macchina. L’indirizzo fornito dal fabbricante indica un unico recapito a cui tale fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori e le autorità di vigilanza del mercato.
5. I fabbricanti sono responsabili dinanzi all’autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente a tutte le fasi di costruzione di una macchina mobile non stradale.
6. I fabbricanti fanno in modo che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie rimanga conforme al tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo V, delle modifiche apportate alla progettazione o alle caratteristiche di una macchina mobile non stradale e delle modifiche delle prescrizioni a cui tale macchina è dichiarata conforme.
7. I fabbricanti fanno in modo che, mentre una macchina mobile non stradale per la quale è stata rilasciata un’omologazione UE o un’omologazione individuale UE è sotto la loro responsabilità ed è destinata a essere messa a disposizione sul mercato, le condizioni di deposito o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità al presente regolamento.
8. I fabbricanti garantiscono che le loro macchine mobili non stradali non sono progettate per incorporare strategie o altri mezzi che alterino le prestazioni registrate durante le procedure di prova in modo tale da determinarne la non conformità al presente regolamento quando operano in condizioni che ci si può ragionevolmente aspettare in caso di funzionamento normale.
Storico versioni
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