Art. 3
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«vettore aereo»: un vettore aereo quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (27);
2)
«verifiche di frontiera»: verifiche di frontiera quali definite all’, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;
3)
«voli verso l’Unione»: voli in provenienza dal territorio di un paese terzo o di uno Stato membro al quale non si applica il presente regolamento, con atterraggio previsto nel territorio di uno Stato membro o di Stati membri cui si applica il presente regolamento;
4)
«valico di frontiera»: un valico di frontiera quale definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399;
5)
«volo di linea»: un volo che opera con orario prestabilito, i cui biglietti possono essere acquistati dal pubblico;
6)
«volo non di linea»: un volo che non opera con orario prestabilito e che non segue necessariamente una rotta regolare o prestabilita;
7)
«autorità di frontiera competente»: l’autorità abilitata da uno Stato membro a procedere alle verifiche di frontiera e designata e notificata dallo Stato membro conformemente all’, paragrafo 2;
8)
«passeggero»: qualunque persona, esclusi i membri dell’equipaggio in servizio, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, consenso che risulta dalla registrazione di detta persona nell’elenco dei passeggeri;
9)
«informazioni anticipate sui passeggeri» o «dati API»: i dati dei passeggeri e le informazioni di volo di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente;
10)
«router»: il router di cui all’ del presente regolamento e all’ del regolamento (UE) 2025/13;
11)
«dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;
12)
«dati sul traffico aereo in tempo reale»: le informazioni sul traffico aereo in entrata e in uscita di un aeroporto disciplinato dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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