Art. 9
Correzione, completamento e aggiornamento dei dati API
In vigore dal 19 dic 2024
Correzione, completamento e aggiornamento dei dati API
1. Se viene a conoscenza del fatto che i dati che conserva a norma del presente regolamento sono stati trattati illecitamente o non costituiscono dati API, il vettore aereo li cancella immediatamente e definitivamente. Se tali dati sono stati trasferiti al router, il vettore aereo informa immediatamente l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Non appena riceve l’informazione, eu-LISA la comunica immediatamente all’autorità di frontiera competente che ha ricevuto i dati trasmessi tramite il router. L’autorità di frontiera competente cancella immediatamente e definitivamente tali dati.
2. Se viene a conoscenza del fatto che i dati che conserva a norma del presente regolamento sono inesatti, incompleti o non più aggiornati, il vettore aereo provvede immediatamente a rettificarli, integrarli o aggiornarli. Ciò non pregiudica la facoltà del vettore aereo di conservare e usare i dati ove necessario per il normale svolgimento della sua attività conformemente alla legge applicabile.
3. Se un vettore aereo, dopo il trasferimento dei dati API a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), ma prima del trasferimento a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), viene a conoscenza del fatto che i dati che ha trasferito sono inesatti, trasferisce immediatamente i dati API corretti al router.
4. Se un vettore aereo, dopo il trasferimento dei dati API a norma dell’, paragrafo 2, lettera a) o b), viene a conoscenza del fatto che i dati che ha trasferito sono inesatti, incompleti o non più aggiornati, trasferisce immediatamente i dati API rettificati, integrati o aggiornati al router.
5. Se un’autorità di frontiera competente, dopo la trasmissione dei dati API a norma dell’, viene a conoscenza del fatto che i dati sono inesatti, incompleti o non più aggiornati, li cancella immediatamente, a meno che non siano necessari per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dal presente regolamento.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo le opportune norme dettagliate in materia di rettifica, integrazione e aggiornamento dei dati API ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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