Art. 14

Trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti

In vigore dal 19 dic 2024
Trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti 1.   In seguito alle verifiche del formato e del trasferimento dei dati di cui all’, il router trasmette i dati API criptati ad esso trasferiti a norma dell’ o dell’, paragrafi 3 e 4, alle autorità di frontiera competenti dello Stato membro o, qualora si preveda che il volo atterri in uno o più aeroporti situati nel territorio di uno o più Stati membri a cui si applica il presente regolamento, alle autorità di frontiera competenti degli Stati membri di cui all’, paragrafo 3, lettera c). Il router trasmette tali dati immediatamente e in maniera automatizzata, senza modificarne in alcun modo il contenuto e secondo le norme dettagliate di cui al paragrafo 5 del presente articolo, una volta che tali norme sono state adottate e sono applicabili. Ai fini di tale trasmissione, eu-LISA istituisce e tiene aggiornata una tabella di corrispondenza tra i diversi aeroporti di origine e di destinazione e i paesi a cui appartengono. 2.   Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati API trasmessi loro dal router in conformità del presente regolamento. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’, secondo comma, notificano a eu-LISA e alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, notificano a eu-LISA e alla Commissione qualsiasi aggiornamento di tali informazioni. Sulla base di tali notifiche e aggiornamenti, la Commissione compila e pubblica l’elenco delle autorità di frontiera competenti notificate, unitamente ai loro dati di contatto. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di frontiera competenti, quando ricevono i dati API in conformità del paragrafo 1, confermino immediatamente e in maniera automatizzata la ricezione di tali dati nel router. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato e formato delle loro autorità di frontiera competenti, designate a norma del paragrafo 2, abbia accesso ai dati API trasmessi loro tramite il router. Essi adottano le norme a tal fine necessarie. Tali norme riguardano anche la creazione e l’aggiornamento periodico dell’elenco dei membri di tale personale, con le relative qualifiche. 5.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per la trasmissione dei dati API dal router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, comprese le prescrizioni relative alla sicurezza dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti (Art. 14 Regolamento (UE) 2025/12) — Testo vigente | Portale Normativo