Art. 16

Azioni in caso di impossibilità tecnica di usare il router

In vigore dal 19 dic 2024
Azioni in caso di impossibilità tecnica di usare il router 1.   Qualora, a causa di un guasto del router, sia tecnicamente impossibile utilizzarlo per trasmettere i dati API, eu-LISA ne informa immediatamente i vettori aerei e le autorità di frontiera competenti in maniera automatizzata. In tal caso eu-LISA adotta immediatamente misure per rimediare all’impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente i vettori aerei e le autorità di frontiera competenti. Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applicano l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 1, nella misura in cui l’impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. I vettori aerei conservano i dati API fino a quando l’impossibilità tecnica non sia stata risolta. Non appena risolta l’impossibilità tecnica, i vettori aerei trasferiscono i dati al router conformemente all’, paragrafo 1. Se i dati API sono ricevuti più di 96 ore dopo l’ora di partenza di cui all’, paragrafo 3, lettera f), il router non trasmette i dati API alle autorità di frontiera competenti, bensì li cancella. Qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare il router e in casi eccezionali legati agli obiettivi del presente regolamento che rendono necessario che le autorità di frontiera competenti ricevano immediatamente i dati API durante l’impossibilità tecnica di utilizzare il router, le autorità di frontiera competenti possono chiedere ai vettori aerei di utilizzare qualsiasi altro mezzo appropriato che garantisca il necessario livello di sicurezza, qualità e protezione dei dati per trasferire i dati API direttamente alle autorità di frontiera competenti. Le autorità di frontiera competenti trattano i dati API ricevuti con qualsiasi altro mezzo appropriato conformemente alle norme e alle garanzie di cui al regolamento (UE) 2016/399 e al diritto nazionale applicabile. A seguito della notifica da parte di eu-LISA che l’impossibilità tecnica è stata risolta e qualora sia confermato, conformemente all’, paragrafo 3, che la trasmissione dei dati API tramite il router all’autorità di frontiera competente è stata completata, l’autorità di frontiera competente cancella immediatamente i dati API ricevuti mediante qualsiasi altro mezzo appropriato. 2.   Qualora, a causa di un guasto dei sistemi o delle infrastrutture di uno Stato membro di cui all’, sia tecnicamente impossibile utilizzare il router per trasmettere i dati API, le autorità di frontiera competenti di tale Stato membro ne informano immediatamente i vettori aerei, le autorità competenti degli altri Stati membri, eu-LISA e la Commissione in maniera automatizzata. In tal caso lo Stato membro interessato adotta immediatamente misure per rimediare all’impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente i vettori aerei, le autorità competenti degli altri Stati membri, eu-LISA e la Commissione. Il router conserva i dati API fino a quando l’impossibilità tecnica non sia stata risolta. Appena risolta l’impossibilità tecnica, il router trasmette i dati conformemente all’, paragrafo 1. Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applicano l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 1, nella misura in cui l’impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. I vettori aerei conservano i dati API fino a quando l’impossibilità tecnica non sia stata risolta. Appena risolta l’impossibilità tecnica, i vettori aerei trasferiscono i dati al router conformemente all’, paragrafo 1. Se i dati API sono ricevuti più di 96 ore dopo l’ora di partenza di cui all’, paragrafo 3, lettera f), il router non trasmette i dati API alle autorità di frontiera competenti, bensì li cancella. Qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare il router e in casi eccezionali legati agli obiettivi del presente regolamento che rendono necessario che le autorità di frontiera competenti ricevano immediatamente i dati API durante l’impossibilità tecnica di utilizzare il router, le autorità di frontiera competenti possono chiedere ai vettori aerei di utilizzare qualsiasi altro mezzo appropriato che garantisca il necessario livello di sicurezza, qualità e protezione dei dati per trasferire i dati API direttamente alle autorità di frontiera competenti. Le autorità di frontiera competenti trattano i dati API ricevuti con qualsiasi altro mezzo appropriato conformemente alle norme e alle garanzie di cui al regolamento (UE) 2016/399 e al diritto nazionale applicabile. A seguito della notifica da parte eu-LISA che l’impossibilità tecnica è stata risolta e qualora sia confermato, conformemente all’, paragrafo 3, che la trasmissione dei dati API tramite il router all’autorità di frontiera competente è stata completata, l’autorità di frontiera competente cancella immediatamente i dati API ricevuti mediante qualsiasi altro mezzo adeguato. 3.   Qualora, a causa di un guasto dei sistemi o delle infrastrutture di un vettore aereo di cui all’, sia tecnicamente impossibile utilizzare il router per trasferire i dati API, il vettore aereo ne informa immediatamente le autorità di frontiera competenti, eu-LISA e la Commissione in maniera automatizzata. In tal caso il vettore aereo adotta immediatamente misure per rimediare all’impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente eu-LISA e la Commissione. Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applicano l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 1, nella misura in cui l’impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. I vettori aerei conservano i dati API fino a quando l’impossibilità tecnica non sia stata risolta. Appena risolta l’impossibilità tecnica, i vettori aerei trasferiscono i dati al router conformemente all’, paragrafo 1. Tuttavia, il router non trasmette i dati API alle autorità di frontiera competenti bensì li cancella se tali dati sono ricevuti più di 96 ore dopo l’ora di partenza di cui all’, paragrafo 3, lettera f). Qualora sia tecnicamente impossibile utilizzare il router e in casi eccezionali connessi agli obiettivi del presente regolamento che rendono necessario che le autorità di frontiera competenti ricevano immediatamente i dati API durante l’impossibilità tecnica di utilizzare il router, le autorità di frontiera competenti possono chiedere ai vettori aerei di utilizzare qualsiasi altro mezzo appropriato che garantisca il necessario livello di sicurezza, qualità e protezione dei dati per trasferire i dati API direttamente alle autorità di frontiera competenti. Le autorità di frontiera competenti trattano i dati API ricevuti con qualsiasi altro mezzo appropriato conformemente alle norme e alle garanzie di cui al regolamento (UE) 2016/399 e al diritto nazionale applicabile. A seguito della notifica con cui eu-LISA informa che l’impossibilità tecnica è stata risolta e qualora sia confermato, conformemente all’, paragrafo 3, che la trasmissione dei dati API attraverso il router all’autorità di frontiera competente è stata completata, l’autorità di frontiera competente cancella immediatamente i dati API ricevuti mediante qualsiasi altro mezzo adeguato. Una volta risolta l’impossibilità tecnica, il vettore aereo interessato presenta senza ritardo all’autorità nazionale di controllo delle API di cui all’ una relazione contenente tutti i dettagli necessari sull’impossibilità tecnica, compresi i motivi, la portata e le conseguenze, nonché le misure adottate per porvi rimedio.
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