Art. 23

Connessione delle autorità di frontiera competenti al router

In vigore dal 19 dic 2024
Connessione delle autorità di frontiera competenti al router 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di frontiera competenti siano connesse al router. Essi provvedono affinché i sistemi e le infrastrutture delle autorità di frontiera competenti per ricevere e trattare ulteriormente i dati API trasferiti a norma del presente regolamento siano integrati con il router. Gli Stati membri provvedono affinché la connessione e l’integrazione con il router consentano alle loro autorità di frontiera competenti di ricevere e trattare ulteriormente i dati API, nonché di scambiare qualsiasi comunicazione ad essi relativa, in modo lecito, sicuro, efficace e rapido. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme dettagliate necessarie per le connessioni e l’integrazione con il router di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tra cui i requisiti per la sicurezza dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Connessione delle autorità di frontiera competenti al router (Art. 23 Regolamento (UE) 2025/12) — Testo vigente | Portale Normativo