Art. 22

Audit della protezione dei dati personali

In vigore dal 19 dic 2024
Audit della protezione dei dati personali 1.   Le autorità di controllo indipendenti di cui all’articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 svolgono, almeno ogni quattro anni, un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate dalle autorità di frontiera competenti ai fini del presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità di controllo indipendenti dispongano delle risorse e delle competenze sufficienti per assolvere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento. 2.   Il Garante europeo della protezione dei dati svolge almeno una volta l’anno un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate da eu-LISA ai fini del presente regolamento, conformemente ai pertinenti principi internazionali di audit. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a eu-LISA. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell’adozione della relazione. 3.   Riguardo alle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta eu-LISA fornisce al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo sollecitate e gli consente di accedere a tutti i documenti richiesti, alle registrazioni di cui all’, paragrafo 2, e a tutti i suoi locali in qualsiasi momento.
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Audit della protezione dei dati personali (Art. 22 Regolamento (UE) 2025/12) — Testo vigente | Portale Normativo