Art. 13

Verifiche del formato e del trasferimento dei dati

In vigore dal 19 dic 2024
Verifiche del formato e del trasferimento dei dati 1.   Il router verifica, in modo automatizzato e sulla base dei dati sul traffico aereo in tempo reale, se il vettore aereo ha trasferito i dati API a norma dell’, paragrafo 1. 2.   Il router verifica immediatamente e in modo automatizzato se i dati API che gli sono stati trasferiti a norma dell’, paragrafo 1, sono conformi alle norme dettagliate sui formati di dati supportati di cui all’, paragrafo 3. 3.   Qualora dalla verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo emerga che i dati non sono stati trasferiti dal vettore aereo o qualora la verifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo stabilisca che i dati non sono conformi alle norme dettagliate sui formati di dati supportati, il router avvisa immediatamente e in modo automatizzato il vettore aereo interessato e le autorità di frontiera competenti degli Stati membri a cui i dati andavano trasmessi a norma dell’, paragrafo 1. In questi casi il vettore aereo trasferisce immediatamente i dati API in conformità dell’. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per le verifiche e gli avvisi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Verifiche del formato e del trasferimento dei dati (Art. 13 Regolamento (UE) 2025/12) — Testo vigente | Portale Normativo