Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «vettore aereo»: un vettore aereo quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio (27); 2) «verifiche di frontiera»: verifiche di frontiera quali definite all’, punto 11), del regolamento (UE) 2016/399; 3) «voli verso l’Unione»: voli in provenienza dal territorio di un paese terzo o di uno Stato membro al quale non si applica il presente regolamento, con atterraggio previsto nel territorio di uno Stato membro o di Stati membri cui si applica il presente regolamento; 4) «valico di frontiera»: un valico di frontiera quale definito all’, punto 8), del regolamento (UE) 2016/399; 5) «volo di linea»: un volo che opera con orario prestabilito, i cui biglietti possono essere acquistati dal pubblico; 6) «volo non di linea»: un volo che non opera con orario prestabilito e che non segue necessariamente una rotta regolare o prestabilita; 7) «autorità di frontiera competente»: l’autorità abilitata da uno Stato membro a procedere alle verifiche di frontiera e designata e notificata dallo Stato membro conformemente all’, paragrafo 2; 8) «passeggero»: qualunque persona, esclusi i membri dell’equipaggio in servizio, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, consenso che risulta dalla registrazione di detta persona nell’elenco dei passeggeri; 9) «informazioni anticipate sui passeggeri» o «dati API»: i dati dei passeggeri e le informazioni di volo di cui all’, paragrafi 2 e 3, rispettivamente; 10) «router»: il router di cui all’ del presente regolamento e all’ del regolamento (UE) 2025/13; 11) «dati personali»: i dati personali quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679; 12) «dati sul traffico aereo in tempo reale»: le informazioni sul traffico aereo in entrata e in uscita di un aeroporto disciplinato dal presente regolamento.
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