Art. 22

Sicurezza del sistema

In vigore dal 18 dic 2024
Sicurezza del sistema 1.   Previa consultazione delle autorità competenti, la Commissione attua misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza del sistema. 2.   Le autorità competenti attuano misure organizzative adeguate per garantire la sicurezza del sistema. 3.   Le misure tecniche e organizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono intese a: a) garantire la sicurezza, l’integrità, la riservatezza, la disponibilità e la continuità dei dati personali trattati; b) proteggere i dati personali in loro possesso da trattamenti, alterazioni, perdite, usi, divulgazioni o accessi non autorizzati o illeciti; c) limitare la divulgazione dei dati personali o l’accesso agli stessi a persone diverse dai destinatari previsti in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/956. 4.   La Commissione e le autorità competenti si notificano reciprocamente e si prestano assistenza in caso di incidenti critici di sicurezza attivando il piano di continuità operativa CBAM qualora tali incidenti comportino una violazione dei dati personali ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’, punto 16, del regolamento (UE) 2018/1725. 5.   La Commissione conduce valutazioni periodiche dei componenti del registro CBAM e analizza la sicurezza e l’integrità di tali componenti e la riservatezza dei dati trattati nell’ambito di tali componenti.
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