Art. 20

Responsabilità dei titolari del trattamento nei confronti degli interessati

In vigore dal 18 dic 2024
Responsabilità dei titolari del trattamento nei confronti degli interessati Se un titolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell’, trasmette tale richiesta al titolare responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
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