Art. 20
Responsabilità dei titolari del trattamento nei confronti degli interessati
In vigore dal 18 dic 2024
Responsabilità dei titolari del trattamento nei confronti degli interessati
Se un titolare del trattamento riceve una richiesta di un interessato che non rientra nella sua responsabilità ai sensi dell’, trasmette tale richiesta al titolare responsabile tempestivamente e al più tardi entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:3210:oj#art-20