Art. 21

Limitazione dell’accesso ai dati, del trattamento e della riservatezza dei dati

In vigore dal 18 dic 2024
Limitazione dell’accesso ai dati, del trattamento e della riservatezza dei dati 1.   Tutte le informazioni contenute nel registro CBAM sono considerate riservate. I dichiaranti CBAM autorizzati e i richiedenti possono accedere ai loro dati personali registrati nel registro CBAM dopo la loro registrazione nello stesso. 2.   I gestori possono accedere ai loro dati personali inseriti nel registro CBAM dopo il loro inserimento nel registro CBAM. A norma dell’ del regolamento (UE) 2023/956, i dichiaranti CBAM autorizzati possono accedere ai dati personali registrati dai gestori nel registro CBAM o trattarli in altro modo, se i gestori hanno concesso un’autorizzazione a tale fine. 3.   La Commissione e le autorità competenti possono accedere ai dati personali e ad altri dati delle dichiarazioni doganali di importazione delle merci non elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, e trattarli in altro modo, conformemente agli del regolamento (UE) 2023/956. La Commissione e le autorità competenti possono accedere ai dati del sistema EORI e trattarli in altro modo, conformemente agli del regolamento (UE) 2023/956.
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