Art. 6

Esposizione delle etichette da parte degli operatori aerei

In vigore dal 18 dic 2024
Esposizione delle etichette da parte degli operatori aerei 1.   Gli operatori aerei cui sono state rilasciate le etichette sono responsabili del modo in cui sono utilizzati l’etichetta e il relativo logotipo, in particolare in ambito pubblicitario, e del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Il rilascio delle etichette, compreso il logotipo dell’etichetta, conferisce all’operatore aereo o al punto vendita solo il diritto di utilizzare il logotipo dell’etichetta nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento. 2.   Gli operatori aerei espongono le etichette loro rilasciate in tutti i punti vendita di loro proprietà senza indebito ritardo, conformemente alle specifiche di cui all’allegato III e nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) al più tardi entro 15 giorni dal loro ricevimento da parte dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 1, lettera c). Eventuali ritardi sono notificati e giustificati all’Agenzia entro i suddetti 15 giorni; b) le etichette sono esposte in modo chiaramente visibile accanto ai dati di volo essenziali, tra cui la rotta, l’orario di volo previsto, la durata e il prezzo, durante l’intero processo di acquisto online, a partire dai risultati del motore di ricerca e fino al termine dell’acquisto, nonché nella conferma dell’acquisto online e nell’invio di tale conferma; c) le etichette sono esposte in tutti i messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale relativo a tali voli, anche su Internet, nelle applicazioni digitali e in formato fisico, indipendentemente dall’ubicazione geografica di tali messaggi pubblicitari o promozionali. 3.   Gli operatori aerei possono esporre le etichette sulle carte d’imbarco dei voli per i quali sono state rilasciate. 4.   Gli operatori aerei espongono le etichette loro rilasciate senza interruzioni durante i rispettivi periodi di validità di cui all’, paragrafo 2. 5.   Per garantire un’esposizione chiara e corretta delle etichette, gli operatori aerei: a) non forniscono ai clienti né espongono etichette, segni, simboli o forme o iscrizioni equivalenti che imitano le etichette rilasciate a norma del presente regolamento e che non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento; b) non forniscono ai clienti né espongono informazioni sulle emissioni di volo equivalenti o simili a quelle incluse nelle etichette di cui al presente regolamento o che imitano le emissioni di volo stimate a norma del presente regolamento o che possono imitare o replicare le informazioni o le unità di misura di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2405, per i voli o le serie di voli per i quali non sono state richieste etichette a norma del presente regolamento e per qualsiasi altra attività non correlata all’ambito di applicazione del presente regolamento; c) si astengono dall’includere qualsiasi informazione relativa ai loro acquisti di un determinato tipo di carburante per l’aviazione che possa dare ai clienti la falsa impressione che un determinato volo sarà operato utilizzando un determinato tipo di carburante per l’aviazione, a meno che l’operatore aereo non sia in grado di dimostrare la presenza fisica di quel tipo di carburante per l’aviazione in quel particolare volo nella quantità e nelle caratteristiche dichiarate ai consumatori. 6.   Gli operatori aerei provvedono affinché, qualora i loro voli siano offerti o messi a disposizione nei punti vendita con i quali l’operatore aereo ha un rapporto contrattuale: a) le etichette siano esposte senza indebito ritardo al più tardi entro 30 giorni dal loro ricevimento da parte dell’Agenzia conformemente all’, paragrafo 1, lettera c). Eventuali ritardi sono notificati e giustificati all’Agenzia entro i suddetti 30 giorni; b) i punti vendita non rifiutino l’esposizione delle etichette né ricalcolino le emissioni di volo stimate dall’Agenzia per tali operatori aerei, né a fini comparativi né a fini di acquisto. 7.   Gli operatori aerei compiono sforzi ragionevoli per garantire che anche i punti vendita con cui non cooperano, ma che offrono i loro voli, rispettino senza indebito ritardo le prescrizioni di cui al paragrafo precedente.
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