Art. 5
Stima delle emissioni di volo
In vigore dal 18 dic 2024
Stima delle emissioni di volo
1. L’Agenzia stima le emissioni per ogni volo o serie di voli operati da un operatore aereo alle stesse condizioni utilizzando la metodologia di cui all’allegato II del presente regolamento, che prevede:
a)
il calcolo delle emissioni di volo, conformemente all’allegato II, punto 1;
b)
l’assegnazione delle emissioni di volo alla cabina e alle merci, conformemente all’allegato II, punto 2;
c)
la generazione dell’impronta delle emissioni e dell’efficienza delle emissioni, conformemente all’allegato II, punto 3;
d)
l’assegnazione delle emissioni di cabina a ciascuna classe di viaggio, conformemente all’allegato II, punto 4.
2. Nell’applicare la metodologia di cui all’allegato II, l’Agenzia stima le emissioni per ciascun volo o serie di voli operati da un operatore aereo alle stesse condizioni conformemente alla migliore stima:
a)
del consumo previsto di carburanti per l’aviazione necessario per operare il volo in partenza da un determinato aeroporto, stimato sulla base della media ponderata del carburante per l’aviazione totale di tutti i voli operati su tale rotta nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente;
b)
delle emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in un determinato aeroporto di partenza, stimate sulla base della media ponderata delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in tale aeroporto nel corrispondente periodo di validità degli orari precedente.
3. Se le informazioni necessarie per stimare il consumo di carburante per l’aviazione conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo non esistono, sono insufficienti, non possono essere verificate o esistono solo per condizioni operative significativamente diverse, l’Agenzia stima il consumo di carburanti per l’aviazione necessario per operare il volo conformemente all’allegato II, sezione 1, punto 3, lettera b).
4. Se le informazioni necessarie per stimare le emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione a norma del paragrafo 2, lettera b), non esistono, sono insufficienti, non possono essere verificate o esistono per condizioni operative significativamente diverse, l’Agenzia considera tali carburanti per l’aviazione come carburanti convenzionali per l’aviazione.
5. In deroga al paragrafo 2, lettera b), ai fini della stima delle emissioni medie durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione in conformità a tale punto, l’Agenzia può assegnare lotti specifici di carburanti per l’aviazione a uno specifico volo o a una specifica serie di voli operati dall’operatore aereo in partenza da un determinato aeroporto di partenza, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’operatore aereo lo ha richiesto attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale;
b)
i carburanti per l’aviazione sono consegnati fisicamente agli operatori aerei in tale aeroporto per uno specifico volo o una specifica serie di voli da un fornitore di carburante per l’aviazione in lotti fisicamente identificabili, corroborati da una prova della fornitura, come un documento attestante il trasferimento del prodotto;
c)
il volo o la serie di voli cui sono assegnati i lotti sono identificati e definiti, almeno, in base alla rotta;
d)
i lotti di carburanti per l’aviazione assegnati a uno specifico volo o a una specifica serie di voli conformemente al presente articolo sono dedotti dalla stima complessiva della media ponderata delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione effettuata dall’operatore aereo in tale aeroporto e non sono utilizzati per determinare le prestazioni ambientali medie dei carburanti per l’aviazione in tale aeroporto;
e)
se del caso, i carburanti per l’aviazione sono assegnati allo stesso volo specifico o sottoserie specifica di voli comunicati a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
6. Se un operatore aereo opera voli successivi senza rifornirsi di carburante per l’aviazione tra un volo e l’altro, l’Agenzia suddivide le emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione all’aeroporto di partenza iniziale in modo proporzionale tra tutti i voli operati in tali circostanze.
7. Se un operatore aereo non fornisce all’Agenzia informazioni sufficienti in merito alle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione caricati in un aeroporto di partenza o se i carburanti per l’aviazione non possono essere fisicamente attribuiti a uno specifico aeroporto di partenza, l’Agenzia considera tali lotti di carburanti per l’aviazione come carburanti convenzionali per l’aviazione.
8. I valori standard utilizzati nella stima delle emissioni previste durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione di cui al paragrafo 2, lettera b), sono pubblicati e aggiornati sul sito web creato a norma dell’.
Storico versioni
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