Art. 8
Sito web sulle emissioni di volo
In vigore dal 18 dic 2024
Sito web sulle emissioni di volo
1. L’Agenzia crea e mantiene un sito web sulle emissioni di volo («sito web») costituito da una parte pubblica con accesso online per il grande pubblico e da una parte relativa alla conformità cui possono accedere solo gli operatori aerei. La parte del sito web relativa alla conformità è collegata allo strumento di comunicazione digitale istituito dall’Agenzia.
2. La parte pubblica del sito web soddisfa i seguenti requisiti minimi:
a)
qualsiasi servizio online vi può accedere in un formato leggibile tramite un dispositivo informatico e senza che il cliente debba registrarsi. È accessibile sia dal punto vendita in cui sono esposte le etichette sia attraverso tutti i motori di ricerca;
b)
fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui sono state stimate le emissioni di ciascun volo o serie di voli degli operatori aerei, informando il cliente del metodo di calcolo, comprese tutte le ipotesi, in modo chiaro, comprensibile e conciso, con spiegazioni dei termini e delle variabili principali, compresi esempi e illustrazioni ed eventuali informazioni di base che agevolano la comprensione delle azioni intraprese dall’Agenzia per calcolare le emissioni di volo, i dati utilizzati per tali calcoli e stime, nonché i valori standard utilizzati per la stima delle emissioni di volo;
c)
fornisce informazioni su ciascuna stima delle emissioni di volo e sul rilascio e sull’attribuzione delle etichette ai voli immessi sul mercato;
d)
fornisce informazioni sulla riduzione delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione derivante dall’acquisto, da parte degli operatori aerei, di carburanti per l’aviazione con minori emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione in un determinato aeroporto di partenza;
e)
contiene una funzione di ricerca che consente ai clienti di cercare etichette. I criteri di ricerca sono almeno l’aeroporto di partenza e di arrivo e, facoltativamente, l’operatore aereo;
f)
fornisce un confronto tra le etichette sulla stessa rotta rispetto a un parametro di riferimento che l’Agenzia deve elaborare sulla base delle prestazioni tipiche osservate sulla rotta o su rotte analoghe. In particolare, per i casi in cui non è stato selezionato alcun operatore aereo nella funzione di ricerca di cui alla lettera e), anche:
i)
un confronto relativo tra le emissioni di volo, espresso in percentuale;
ii)
un confronto relativo tra le riduzioni delle emissioni durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione, espresso in percentuale;
g)
presenta il confronto di cui alla lettera f) come un elenco degli operatori aerei in ordine crescente, collocando al primo posto l’operatore aereo con le emissioni di volo più basse o l’operatore aereo che utilizza i carburanti per l’aviazione con le emissioni medie più basse durante il ciclo di vita dei carburanti per l’aviazione;
h)
mostra le seguenti informazioni in base alla rotta ricercata:
i)
la rotta in chilometri, definita da un aeroporto di partenza e un aeroporto di arrivo e utilizzando i nomi completi di entrambi, nonché i rispettivi codici ICAO e IATA;
ii)
gli operatori aerei che operano tale rotta;
iii)
le emissioni medie di cabina per passeggero per ciascun operatore aereo che opera tale rotta;
iv)
un’indicazione del tipo o dei tipi di aeromobile utilizzati più di frequente da ciascun operatore aereo che opera tale rotta;
v)
informazioni ai clienti sul fatto che una rotta inserita nello strumento di ricerca non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento e che per tale rotta non sono disponibili informazioni. In tali casi l’Agenzia fornisce una spiegazione concisa dei criteri che devono essere soddisfatti affinché la rotta sia elencata nello strumento di ricerca.
3. La parte del sito web relativa alla conformità soddisfa le seguenti specifiche tecniche:
a)
l’accesso da parte di ciascun operatore aereo è limitato mediante credenziali di accesso uniche. È sicuro e gli operatori aerei sono in grado di visualizzare e gestire i loro dati sulla conformità, compresi gli obblighi di comunicazione, la generazione e la distribuzione delle etichette e il rispettivo stato per rotta;
b)
gli operatori aerei possono visualizzare solo le proprie informazioni sulla conformità. Gli operatori aerei possono accedere unicamente alle informazioni pubbliche relative alle etichette di altri operatori aerei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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