Art. 4

Attribuzione delle etichette ai voli degli operatori aerei

In vigore dal 18 dic 2024
Attribuzione delle etichette ai voli degli operatori aerei 1.   Qualora ritenga che le informazioni fornite dall’operatore aereo a norma dell’ siano complete e precise, entro il 30 giugno di ogni anno l’Agenzia: a) elabora una stima delle emissioni di ciascun volo o serie di voli, conformemente all’; b) genera e attribuisce le etichette ai voli di linea, separando le etichette per ciascuno dei due prossimi periodi di validità degli orari, conformemente al periodo di validità di cui al paragrafo 2; c) distribuisce le etichette in formato leggibile tramite un dispositivo informatico agli operatori aerei, informandoli del termine per l’esposizione e del periodo di validità delle etichette, attraverso l’apposito modulo dello strumento di comunicazione digitale e utilizzando i modelli di cui all’allegato III. 2.   Il periodo di validità delle etichette rilasciate dall’Agenzia corrisponde a quanto segue: a) per la stagione di traffico invernale dell’operatore aereo, il periodo di validità va dal momento del rilascio dell’etichetta fino alla fine della stagione di traffico invernale, conformemente al calendario di cui all’allegato I; b) per la stagione di traffico estiva dell’operatore aereo, il periodo di validità comprende cinque mesi a decorrere dall’inizio della stagione di traffico estiva fino alla fine di quest’ultima, conformemente al calendario di cui all’allegato I. 3.   Se l’Agenzia stabilisce che un operatore aereo non ha trasmesso tutte le informazioni necessarie per il rilascio delle etichette a norma dell’, o se ha motivi debitamente giustificati per ritenere che le informazioni fornite non siano complete o precise, l’Agenzia chiede all’operatore aereo di rettificare le informazioni fornite o di fornire informazioni supplementari. 4.   Se, dopo aver formulato la richiesta di cui al paragrafo precedente, stabilisce che le informazioni fornite dall’operatore aereo non sono conformi ai requisiti minimi di cui all’ o che la veridicità o l’esattezza di tali informazioni non possono essere verificate, l’Agenzia, dopo aver accordato all’operatore aereo il diritto di essere ascoltato, rifiuta il rilascio delle etichette. L’Agenzia informa l’operatore aereo interessato di tale decisione. 5.   Qualora le informazioni fornite da un operatore aereo a norma dell’ debbano essere rettificate dopo la loro presentazione o dopo la verifica da parte dell’Agenzia o non siano più valide, l’operatore aereo ne informa l’Agenzia senza indebito ritardo attraverso lo strumento di comunicazione digitale e fornisce le informazioni corrette, unitamente alla necessaria giustificazione. L’Agenzia, sulla base delle informazioni e della giustificazione fornite dall’operatore aereo, può aggiornare retroattivamente le emissioni di volo e rilasciare nuove etichette per i voli o la serie di voli interessati.
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