Art. 3

Membri del gruppo di esaminatori congiunto

In vigore dal 16 dic 2024
Membri del gruppo di esaminatori congiunto 1.   L’autorità di sorveglianza capofila determina il numero dei membri e la composizione del gruppo di esaminatori congiunto d’intesa con la rete di sorveglianza comune di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554 e in consultazione con il forum di sorveglianza di cui all’articolo 32, paragrafo 1, di detto regolamento. 2.   L’autorità di sorveglianza capofila determina tale numero nell’ambito del processo di istituzione del gruppo di esaminatori congiunto e, in funzione delle necessità nel corso del tempo, tenendo conto di quanto segue: a) i compiti inclusi nei piani di sorveglianza individuali annuali redatti per ciascun fornitore terzo critico di servizi TIC soggetto alla sorveglianza del gruppo di esaminatori congiunto; b) gli obiettivi strategici del piano di sorveglianza pluriennale redatto per tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC soggetti alla sorveglianza di tutti i gruppi di esaminatori congiunti. 3.   Per determinare il numero dei membri e la composizione del gruppo di esaminatori congiunto, l’autorità di sorveglianza capofila prende in considerazione almeno tutti gli elementi seguenti: a) il livello previsto di intensità delle attività di sorveglianza da svolgere in relazione a tutti i fornitori terzi critici di servizi TIC; b) le dimensioni e la complessità del fornitore terzo di servizi TIC soggetto alla sorveglianza del gruppo di esaminatori congiunto e delle AEV in qualità di autorità di sorveglianza capofila; c) le specifiche esigenze di sorveglianza individuali relative allo specifico fornitore terzo critico di servizi TIC, valutate dall’autorità di sorveglianza capofila; d) la stabilità della composizione del gruppo di esaminatori congiunto, assicurando un’adeguata conservazione delle conoscenze; e) le competenze necessarie per l’esecuzione dei compiti da parte del gruppo di esaminatori congiunto, tenendo conto dei requisiti relativi alle conoscenze tecniche e non tecniche in materia di TIC; f) gli Stati membri in cui il fornitore terzo critico di servizi TIC presta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti delle entità finanziarie e le autorità competenti che vigilano sulle entità finanziarie che si avvalgono di tali servizi; g) le diversità in termini di tipologia, dimensione e numero di entità finanziarie a cui il fornitore terzo critico di servizi TIC presta servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti; h) le autorità competenti che vigilano sulle entità finanziarie maggiormente dipendenti dai servizi TIC prestati dai fornitori terzi critici di servizi TIC; i) una rappresentanza intersettoriale proporzionata delle autorità che nominano il gruppo di esaminatori congiunto. 4.   Nel nominare i membri del gruppo di esaminatori congiunto, le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 tengono conto almeno del paragrafo 3, lettere c), d), e), g) e h).
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Membri del gruppo di esaminatori congiunto (Art. 3 Regolamento (UE) 2025/420) — Testo vigente | Portale Normativo