Art. 1
Compiti dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
In vigore dal 16 dic 2024
Compiti dei membri del gruppo di esaminatori congiunto
1. I membri del gruppo di esaminatori congiunto sono coordinati nello svolgimento dei propri compiti dal coordinatore dell’autorità di sorveglianza capofila. Tali compiti comprendono un sostegno continuo alle attività svolte dall’autorità di sorveglianza capofila e l’esecuzione di compiti specifici. Tali compiti sono i seguenti:
a)
assistere l’autorità di sorveglianza capofila nella preparazione e nella redazione del piano di sorveglianza individuale annuale di cui all’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2554;
b)
assistere l’autorità di sorveglianza capofila nell’eseguire la valutazione di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554;
c)
valutare le informazioni che l’autorità di sorveglianza capofila ha ottenuto dal fornitore terzo critico di servizi TIC a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2022/2554 e del capo II del regolamento delegato 2025/295 della Commissione (7);
d)
svolgere le indagini generali sui fornitori terzi critici di servizi TIC di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2554;
e)
condurre le ispezioni di cui all’articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554;
f)
redigere le raccomandazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2022/2554;
g)
valutare il piano correttivo e le relazioni sullo stato di avanzamento di cui all’ del regolamento delegato 2025/XXX;
h)
preparare e redigere le richieste e le decisioni di cui all’articolo 35, paragrafo 6, all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 38, paragrafo 4, e all’articolo 39, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2022/2554;
i)
assistere l’autorità di sorveglianza capofila nel suo contributo alle attività di sorveglianza orizzontale, anche per quanto riguarda l’elaborazione dei parametri di riferimento generali di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554;
j)
garantire che le informazioni pertinenti relative alle entità finanziarie che si avvalgono dei servizi prestati da fornitori terzi critici di servizi TIC siano condivise con l’autorità di sorveglianza capofila;
k)
assistere l’autorità di sorveglianza capofila in attività ad hoc non programmate ritenute necessarie dall’autorità di sorveglianza capofila ai fini della sorveglianza.
2. Se l’autorità di sorveglianza capofila rivede in modo significativo il piano di sorveglianza individuale annuale nel corso dell’anno, l’autorità di sorveglianza capofila coinvolge i membri del gruppo di esaminatori congiunto nell’esecuzione del piano di sorveglianza individuale annuale e nella relativa revisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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