Art. 2
Istituzione del gruppo di esaminatori congiunto
In vigore dal 16 dic 2024
Istituzione del gruppo di esaminatori congiunto
1. Dopo aver designato per la prima volta un fornitore terzo di servizi TIC come critico a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2554, l’autorità di sorveglianza capofila, di concerto con la rete di sorveglianza comune di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2554, istituisce il gruppo di esaminatori congiunto responsabile dello svolgimento delle attività di sorveglianza su tale fornitore terzo critico di servizi TIC.
2. Qualora intervengano modifiche di rilievo riguardanti la situazione del fornitore terzo critico di servizi TIC, l’autorità di sorveglianza capofila può aggiornare, d’intesa con la rete di sorveglianza comune, la composizione del gruppo di esaminatori congiunto responsabile dello svolgimento delle attività di sorveglianza su tale fornitore terzo critico di servizi TIC.
A tal fine, le modifiche di rilievo riguardanti il fornitore terzo critico di servizi TIC interessano uno degli aspetti seguenti:
a)
i servizi prestati dal fornitore terzo critico di servizi TIC;
b)
le attività svolte da entità finanziarie e supportate da servizi TIC del fornitore terzo critico di servizi TIC;
c)
l’elenco dei fornitori terzi critici di servizi TIC a livello di Unione di cui all’articolo 31, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2022/2554.
3. Le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 nominano una o più persone all’interno del proprio personale da designare come membri del gruppo di esaminatori congiunto. Una persona può essere nominata e designata come membro di uno o più gruppi di esaminatori congiunti.
4. L’autorità di sorveglianza capofila nomina le persone designate come membri del gruppo di esaminatori congiunto a tempo pieno o a tempo parziale, a seconda della loro disponibilità, delle esigenze specifiche dell’autorità di sorveglianza capofila e dell’accordo esistente tra l’autorità che effettua la nomina e l’autorità di sorveglianza capofila.
5. Nel nominare i membri dei gruppi di esaminatori congiunti, le autorità di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 valutano le relative competenze tecniche, qualifiche e capacità nelle TIC e negli ambiti pertinenti, comprese le competenze in materia di comunicazione e collaborazione, nonché le competenze in materia di audit e vigilanza.
6. L’autorità di sorveglianza capofila può chiedere alle autorità che effettuano la nomina di modificare le nomine effettuate solo in circostanze giustificate e se i profili delle persone nominate non corrispondono al profilo delle risorse necessarie.
7. L’autorità di sorveglianza capofila e le autorità adottano tutte le misure possibili e appropriate affinché il gruppo di esaminatori congiunto disponga del personale necessario conformemente al piano di sorveglianza individuale annuale.
Storico versioni
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