Art. 4
Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto
In vigore dal 16 dic 2024
Modifica della composizione del gruppo di esaminatori congiunto
Periodicamente, oppure in caso di cambiamento dell’autorità di sorveglianza capofila o qualora intervengano modifiche di rilievo quali specificate all’, paragrafo 2, l’autorità di sorveglianza capofila, dopo aver consultato i membri del gruppo di esaminatori congiunto, valuta i risultati di questi ultimi. Sia le autorità che effettuano la nomina che l’autorità di sorveglianza capofila utilizzano i risultati di tale valutazione per decidere se sia opportuno modificare la composizione del gruppo di esaminatori congiunto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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