Art. 23
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
In vigore dal 29 nov 2024
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni
1. Gli enti forniscono le informazioni da trasmettere ai sensi del presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell’ABE e soddisfano le specifiche seguenti:
a)
non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili;
b)
presentano i valori numerici come segue:
i)
segnalano i punti di dati con il tipo di dati «monetario» utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;
ii)
esprimono i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii)
segnalano i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
c)
identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI);
d)
identificano i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile.
2. Gli enti corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti:
a)
la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
la valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
il principio contabile;
d)
il LEI dell’ente segnalante;
e)
l’ambito del consolidamento.
Storico versioni
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