Art. 25
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
In vigore dal 29 nov 2024
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451
1. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025, ad eccezione dell’, paragrafo 12, dell’allegato I, modelli da 18 a 24, e dell’allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 solo ai fini dell’, paragrafo 4, del presente regolamento.
2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2025.
3. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
Storico versioni
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