Art. 23 · Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

Art. 23

Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni

In vigore dal 29 nov 2024
Formati per lo scambio di dati e dati che accompagnano le informazioni 1.   Gli enti forniscono le informazioni da trasmettere ai sensi del presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettano la definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e le formule di convalida di cui alle soluzioni informatiche rese disponibili sul sito web dell’ABE e soddisfano le specifiche seguenti: a) non includono nei dati presentati informazioni non richieste o non applicabili; b) presentano i valori numerici come segue: i) segnalano i punti di dati con il tipo di dati «monetario» utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità; ii) esprimono i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; iii) segnalano i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità; c) identificano gli enti e le imprese di assicurazione esclusivamente mediante l’identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier – LEI); d) identificano i soggetti giuridici e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione mediante il loro LEI, se disponibile. 2.   Gli enti corredano i dati segnalati delle informazioni seguenti: a) la data e il periodo di riferimento per le segnalazioni; b) la valuta utilizzata per le segnalazioni; c) il principio contabile; d) il LEI dell’ente segnalante; e) l’ambito del consolidamento.
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