Art. 21
Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario su base sia individuale che consolidata
In vigore dal 29 nov 2024
Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario su base sia individuale che consolidata
Gli enti che segnalano le informazioni sul rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario conformemente all’articolo 84, paragrafi 5 e 6, e all’articolo 98, paragrafo 5 bis, della direttiva 2013/36/UE su base sia individuale che consolidata presentano le informazioni di cui a tali articoli specificate nella sezione 12 – «Segnalazione del rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario» dell’allegato I del presente regolamento con le frequenze seguenti:
a)
tutti gli enti presentano il modello J 01.00 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;
b)
i grandi enti presentano i modelli J 02.00, J 05.00 e J 08.00 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;
c)
gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 03.00 e J 06.00 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;
d)
gli enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 04.00 e J 07.00 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;
e)
gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi e gli enti piccoli e non complessi presentano il modello J 09.00 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza trimestrale;
f)
i grandi enti presentano i modelli J 10.01 e J 10.02 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza annuale;
g)
gli enti che non sono né grandi enti né enti piccoli e non complessi e gli enti piccoli e non complessi presentano i modelli J 11.01 e J 11.02 di cui all’allegato I, sezione 12, con frequenza annuale.
Storico versioni
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