Art. 3

Requisiti generali per i modelli del registro delle informazioni

In vigore dal 29 nov 2024
Requisiti generali per i modelli del registro delle informazioni 1.   Le entità finanziarie utilizzano i modelli di cui agli allegati da I a IV per mantenere e aggiornare il registro delle informazioni conformemente all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2554, a livello di entità o su base subconsolidata e consolidata. 2.   Le entità finanziarie provvedono affinché i modelli di cui al paragrafo 1 comprendano tutti gli elementi seguenti: a) le informazioni pertinenti in relazione a tutti i servizi TIC prestati da fornitori terzi diretti di servizi TIC; b) informazioni su tutti i subappaltatori che svolgono un ruolo effettivo nei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti o parti significative di esse. 3.   Le entità finanziarie provvedono affinché le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1 siano accurate e coerenti. Le entità finanziarie riesaminano periodicamente le informazioni contenute nei modelli e correggono tempestivamente gli errori o le discrepanze rilevati. Nel caso dei gruppi, le entità finanziarie che hanno la responsabilità di mantenere e aggiornare il registro delle informazioni su base subconsolidata e consolidata garantiscono che le informazioni a livello di entità nel consolidamento siano corrette e coerenti con le informazioni su base subconsolidata e consolidata. 4.   Le entità finanziarie provvedono affinché che le informazioni contenute nei modelli di cui al paragrafo 1 rispettino i seguenti principi di qualità dei dati: a) accuratezza; b) completezza; c) coerenza; d) integrità; e) omogeneità; f) validità. 5.   Le entità finanziarie utilizzano un identificativo dell'entità giuridica (LEI) valido e attivo o l'identificativo unico europeo di cui all'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 («EUID») e, se disponibili, entrambi gli identificativi per identificare tutti i loro fornitori terzi di servizi TIC che sono persone giuridiche, ad eccezione delle persone fisiche che agiscono a titolo professionale. 6.   Qualora un servizio TIC prestato da un fornitore terzo diretto di servizi TIC supporti una funzione essenziale o importante delle entità finanziarie, queste ultime garantiscono, tramite il fornitore terzo diretto di servizi TIC, che tutti i subappaltatori del fornitore terzo diretto di servizi TIC inclusi nel registro delle informazioni a norma del paragrafo 2, lettera b), che svolgono un ruolo effettivo/di supporto nei servizi TIC a supporto di funzioni essenziali o importanti, utilizzino un LEI valido e attivo o forniscano il proprio EUID e, se disponibili, entrambi gli identificativi, tranne nel caso in cui tali subappaltatori siano persone fisiche che agiscono a titolo professionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:2956:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo