Art. 2

Posizionamento dei fornitori terzi di servizi TIC nella catena di approvvigionamento

In vigore dal 29 nov 2024
Posizionamento dei fornitori terzi di servizi TIC nella catena di approvvigionamento Le entità finanziarie assegnano una posizione a ciascun fornitore terzo di servizi TIC. La posizione è un numero naturale superiore o uguale a «1»; quanto minore è il numero naturale assegnato alla posizione, tanto più vicino all'entità finanziaria è l'accordo. La posizione del fornitore terzo diretto di servizi TIC nella catena di approvvigionamento dei servizi TIC è sempre «1». La posizione del subappaltatore nella catena di approvvigionamento dei servizi TIC è sempre superiore a «1».
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