Art. 4

Requisito relativo al formato dei dati

In vigore dal 29 nov 2024
Requisito relativo al formato dei dati 1.   Se non diversamente specificato nelle istruzioni, ciascun modello di cui si compone il registro delle informazioni è costituito da una tabella con un numero predefinito di colonne e un numero indefinito di righe. 2.   Le entità finanziarie compilano ciascun elemento di dati con un unico valore. Se per uno specifico elemento di dati esiste più di un valore valido, le entità finanziarie aggiungono una riga supplementare nel modello corrispondente per ciascun valore valido. 3.   Le entità finanziarie compilano tutti gli elementi di dati nel registro delle informazioni a livello di entità, su base subconsolidata e su base consolidata, a seconda dei casi.
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