Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 nov 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1.
«fornitore terzo diretto di servizi TIC»: un fornitore terzo di servizi TIC o un fornitore intragruppo di servizi TIC che ha firmato un accordo contrattuale con:
a)
un'entità finanziaria per prestare direttamente i propri servizi TIC a tale entità finanziaria;
b)
un'entità finanziaria o non finanziaria per prestare i propri servizi ad altre entità finanziarie all'interno dello stesso gruppo;
2.
«catena di approvvigionamento dei servizi TIC»: una sequenza di accordi contrattuali connessi al servizio TIC prestato dal fornitore terzo diretto di servizi TIC all'entità finanziaria, a partire dal fornitore terzo diretto di servizi TIC che ha uno o molteplici fornitori terzi di servizi TIC come controparti (subappaltatori);
3.
«posizione»: la collocazione di un fornitore terzo di servizi TIC nella catena di approvvigionamento dei servizi TIC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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