Art. 8

Formati per i dati di identificazione personale e per gli attestati elettronici di attributi

In vigore dal 28 nov 2024
Formati per i dati di identificazione personale e per gli attestati elettronici di attributi I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino l’utilizzo di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi rilasciati in conformità all’elenco di norme di cui all’allegato II.
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