Art. 10
Divulgazione incorporata
In vigore dal 28 nov 2024
Divulgazione incorporata
1. I fornitori di portafogli garantiscono che gli attestati elettronici di attributi con politiche di divulgazione incorporate comuni di cui all’allegato III possano essere trattati dalle unità di portafoglio che forniscono.
2. Le istanze di portafoglio sono in grado di elaborare e presentare tali politiche di divulgazione incorporate di cui al paragrafo 1 in combinazione con i dati ricevuti dalla parte facente affidamento sul portafoglio.
3. Le istanze di portafoglio verificano se la parte facente affidamento sul portafoglio soddisfa i requisiti della politica di divulgazione incorporata e informano l’utente del portafoglio in merito all’esito di tale verifica.
Storico versioni
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