Art. 12
Applicazioni per la creazione di firme
In vigore dal 28 nov 2024
Applicazioni per la creazione di firme
1. Le applicazioni per la creazione di firme utilizzate dalle unità di portafoglio possono essere fornite da fornitori di portafogli, da prestatori di servizi fiduciari o da parti facenti affidamento sul portafoglio.
2. Le applicazioni per la creazione di firme dispongono delle funzioni seguenti:
a)
apposizione di una firma o di un sigillo su dati forniti dall’utente del portafoglio;
b)
apposizione di una firma o di un sigillo su dati forniti dalla parte facente affidamento sulla certificazione;
c)
creazione di firme o sigilli come minimo nei formati obbligatori di cui all’allegato IV;
d)
informazione degli utenti del portafoglio in merito al risultato del processo di creazione della firma o del sigillo.
3. Le applicazioni per la creazione di firme possono essere integrate in istanze di portafoglio o essere esterne a queste ultime. Qualora facciano affidamento su dispositivi qualificati per la creazione di firme a distanza e siano integrate nelle istanze di portafoglio, le applicazioni per la creazione di firme supportano l’interfaccia di programmazione di un’applicazione di cui all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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