Art. 13
Esportazione e portabilità dei dati
In vigore dal 28 nov 2024
Esportazione e portabilità dei dati
Laddove tecnicamente fattibile e fatta eccezione per i casi di risorse critiche, le unità di portafoglio supportano l’esportazione sicura e la portabilità dei dati personali dell’utente del portafoglio al fine di consentire a quest’ultimo di migrare verso un’unità di portafoglio di una soluzione di portafoglio diversa in un modo che assicuri un livello di garanzia elevato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2979:oj#art-13