Art. 8
Formati per i dati di identificazione personale e per gli attestati elettronici di attributi
In vigore dal 28 nov 2024
Formati per i dati di identificazione personale e per gli attestati elettronici di attributi
I fornitori di portafogli garantiscono che le soluzioni di portafoglio supportino l’utilizzo di dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi rilasciati in conformità all’elenco di norme di cui all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2024:2979:oj#art-8