Art. 7
Revoca degli attestati di unità di portafoglio
In vigore dal 28 nov 2024
Revoca degli attestati di unità di portafoglio
1. I fornitori di portafogli sono le uniche entità in grado di revocare gli attestati di unità di portafoglio per le unità di portafoglio che hanno fornito.
2. I fornitori di portafogli stabiliscono una politica pubblicamente disponibile che specifichi le condizioni e le tempistiche per la revoca degli attestati di unità di portafoglio.
3. Qualora abbiano revocato gli attestati di unità di portafoglio, i fornitori di portafogli informano gli utenti del portafoglio interessati entro 24 ore dalla revoca delle loro unità di portafoglio, indicando altresì il motivo della revoca e le conseguenze per l’utente del portafoglio. Tali informazioni sono fornite in maniera concisa, facilmente accessibile e utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
4. Qualora abbiano revocato gli attestati di unità di portafoglio, i fornitori di portafogli rendono pubblicamente disponibili lo stato di validità dell’attestato di unità di portafoglio secondo modalità che ne preservano la riservatezza e descrivono l’ubicazione di tali informazioni nell’attestato di unità di portafoglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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