Art. 7

Sistemi di informazione e comunicazione

In vigore dal 27 nov 2024
Sistemi di informazione e comunicazione 1.   Ai fini dei capi I, III, IV e V del presente regolamento, la Commissione e le autorità competenti utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all’ del regolamento (UE) 2019/1020 conformemente all’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera a), del presente articolo. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali hanno accesso a tale sistema ai fini del presente regolamento. 2.   Le decisioni comunicate a norma dell’, paragrafo 3, sono inserite nel pertinente sistema doganale di gestione dei rischi. 3.   La Commissione sviluppa un’interconnessione per consentire la comunicazione automatizzata delle decisioni di cui all’, paragrafo 3, tra il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e il sistema di gestione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tale interconnessione è operativa entro due anni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera b), del presente articolo. 4.   Le richieste e le notifiche tra le autorità competenti e le autorità doganali a norma del capo V, sezione II, nonché i messaggi che ne derivano, sono scambiati mediante il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1. 5.   È istituita un’interconnessione tra il sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 e il sistema dello sportello unico dell’UE per le dogane a norma del regolamento (UE) 2022/2399 ai fini dello scambio di richieste e notifiche tra le autorità doganali e le autorità competenti a norma del capo V, sezione II, del presente regolamento. Tale interconnessione è istituita al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione dell’atto di esecuzione di cui al paragrafo 7, lettera a). Le richieste, le notifiche e i successivi messaggi, di cui al paragrafo 4, sono scambiati attraverso tale interconnessione non appena essa è operativa. 6.   La Commissione può estrarre dal sistema di sorveglianza di cui all’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 informazioni sui prodotti che entrano nel mercato dell’Unione o ne escono in relazione all’attuazione del presente regolamento e trasmetterle al sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione, per specificare le norme procedurali e i dettagli delle modalità di attuazione del presente articolo, tra cui: a) le funzionalità, gli elementi di dati e il trattamento dei dati, nonché le norme in materia di trattamento dei dati personali, riservatezza e titolarità del trattamento, del sistema di informazione e comunicazione di cui al paragrafo 1; b) le funzionalità, gli elementi di dati e il trattamento dei dati, nonché le norme in materia di trattamento dei dati personali, riservatezza e titolarità del trattamento, per l’interconnessione di cui al paragrafo 3; c) i dati da trasmettere, nonché le norme in materia di riservatezza e titolarità del trattamento, conformemente al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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Sistemi di informazione e comunicazione (Art. 7 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo