Art. 8

Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato

In vigore dal 27 nov 2024
Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato 1.   La Commissione istituisce una banca dati, se necessario con l’assistenza di esperti esterni. La banca dati fornisce informazioni indicative, non esaustive, basate su prove, verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti o gruppi di prodotti specifici, anche per quanto riguarda il lavoro forzato imposto dalle autorità statali. La banca dati si occupa in via prioritaria dell’individuazione dei rischi di lavoro forzato diffusi e gravi. 2.   La banca dati di cui al paragrafo 1 si basa su informazioni indipendenti e verificabili provenienti da organizzazioni internazionali, in particolare l’OIL e le Nazioni Unite, o da organizzazioni istituzionali, accademiche o di ricerca. La banca dati non rende pubbliche le informazioni che nominano direttamente gli operatori economici. La banca dati indica settori economici specifici in zone geografiche specifiche per i quali esistono prove affidabili e verificabili dell’esistenza di un lavoro forzato imposto dalle autorità statali. 3.   La Commissione garantisce che la banca dati sia facilmente accessibile, anche alle persone con disabilità, e sia messa a disposizione del pubblico in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione entro il 14 giugno 2026.
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Banca dati delle zone o dei prodotti a rischio di lavoro forzato (Art. 8 Regolamento (UE) 2024/3015) — Testo vigente | Portale Normativo