Art. 6
Rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato
In vigore dal 27 nov 2024
Rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato
1. È istituita una rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato (rete).
2. La rete funge da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione e per semplificare l’applicazione del presente regolamento nell’Unione, rendendo in tal modo l’applicazione più efficace e coerente.
3. La rete è composta da rappresentanti di ciascuno Stato membro, da rappresentanti della Commissione e, se del caso, da rappresentanti delle autorità doganali.
4. La Commissione coordina i lavori della rete. Un rappresentante della Commissione presiede le riunioni della rete.
5. Il segretariato della rete è fornito dalla Commissione. Il segretariato organizza le riunioni della rete e vi fornisce supporto tecnico e logistico.
6. I membri della rete partecipano attivamente per garantire un coordinamento e una cooperazione efficienti e contribuiscono all’attuazione uniforme del presente regolamento.
7. La rete svolge i compiti seguenti:
a)
agevolare l’individuazione di priorità comuni in materia di applicazione per conseguire l’obiettivo del presente regolamento;
b)
agevolare il coordinamento delle indagini;
c)
dare seguito all’esecuzione delle decisioni adottate a norma dell’;
d)
su richiesta della Commissione, contribuire all’elaborazione delle linee guida di cui all’;
e)
facilitare e coordinare la raccolta e lo scambio di informazioni, competenze e migliori pratiche in merito all’attuazione del presente regolamento;
f)
contribuire ad approcci basati sul rischio e pratiche amministrative uniformi per l’attuazione del presente regolamento;
g)
promuovere le migliori pratiche nell’applicazione delle sanzioni di cui all’;
h)
cooperare, se del caso, con i servizi pertinenti della Commissione, gli organi, organismi e le agenzie dell’Unione e le autorità degli Stati membri per l’attuazione del presente regolamento;
i)
promuovere la cooperazione, gli scambi di personale e i programmi di visita tra le autorità competenti e le autorità doganali, nonché tra tali autorità competenti e le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali;
j)
facilitare l’organizzazione di attività di formazione e di sviluppo di capacità sull’attuazione del presente regolamento, la Commissione e le delegazioni dell’Unione nei paesi terzi e le autorità competenti, le autorità doganali e altre autorità pertinenti degli Stati membri;
k)
su richiesta della Commissione, fornire assistenza a quest’ultima per lo sviluppo di un approccio coordinato per l’impegno e la cooperazione con i paesi terzi a norma dell’;
l)
monitorare le situazioni di utilizzo sistematico di lavoro forzato;
m)
prestare assistenza nell’organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sul presente regolamento;
n)
promuovere e agevolare la collaborazione per esaminare le possibilità di utilizzo di nuove tecnologie per l’applicazione del presente regolamento e la tracciabilità dei prodotti;
o)
raccogliere dati sulle misure correttive connesse alle decisioni e sulla valutazione della loro efficacia.
8. Altre autorità pertinenti degli Stati membri possono partecipare alle riunioni della rete su base ad hoc. Gli esperti e i portatori di interessi, tra cui i rappresentanti dei sindacati e di altre organizzazioni dei lavoratori, della società civile e delle organizzazioni che si occupano di diritti umani, delle organizzazioni internazionali, delle autorità pertinenti di paesi terzi, dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dell’Autorità europea del lavoro o dei servizi pertinenti della Commissione, delle delegazioni dell’Unione e degli organi, organismi e agenzie dell’Unione con competenze pertinenti nei settori contemplati dal presente regolamento potrebbero essere invitati a partecipare alle riunioni della rete o a fornire contributi scritti.
9. La rete si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta debitamente motivata della Commissione o di uno Stato membro.
10. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che la rete disponga delle risorse necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 7, comprese sufficienti risorse di bilancio.
11. La rete stabilisce il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:3015:oj#art-6