Art. 49
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088
In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2088
All’ del regolamento (UE) 2019/2088 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. Qualora un partecipante ai mercati finanziari o un consulente finanziario emetta o comunichi a terzi un rating ESG quale definito all’, punto 4), del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), nel quadro delle sue comunicazioni di marketing, esso pubblica sul proprio sito web le stesse informazioni previste dall’allegato III, punto 1, del regolamento e include in tali comunicazioni di marketing un link alle informazioni pubblicate sul sito web.
Le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, tenendo conto delle informazioni già comunicate a norma dell’ del presente regolamento.
Le AEV presentano i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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