Art. 44

Scambio di informazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Scambio di informazioni L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento o dai loro rispettivi mandati e responsabilità di vigilanza.
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Scambio di informazioni (Art. 44 Regolamento (UE) 2024/3005) — Testo vigente | Portale Normativo