Art. 44 · Scambio di informazioni

Art. 44

Scambio di informazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Scambio di informazioni L’ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento o dai loro rispettivi mandati e responsabilità di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:3005:oj#art-44